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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VOLONTARIATO
VERITATIS SPLENDOR
Art. 1
Costituzione
-
È costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 l’Associazione
culturale di volontariato denominata “Veritatis splendor”,
con sede a Salerno in Via G. V. Quaranta n. 8. “Veritatis splendor”
è una libera associazione di promozione sociale a carattere
volontaristico e solidaristico, senza alcuna finalità di lucro
e con durata illimitata nel tempo.
Art. 2
Finalità e attività
-
L’Associazione culturale di volontariato “Veritatis splendor”
si propone di perseguire – con particolare attenzione alla situazione,
alle esigenze e alle necessità locali – le seguenti finalità:
-
alimentare nei soci e in tutti i destinatari delle sue iniziative
la passione e la gioia della verità, nella certezza che «l’uomo,
per natura, ricerca la verità. Questa ricerca non è
destinata solo alla conquista di verità parziali, fattuali
o scientifiche; egli non cerca soltanto il vero bene per ognuna delle
sue decisioni. La sua ricerca tende verso una verità ulteriore
che sia in grado di spiegare il senso della vita; perciò è
una ricerca che non può trovare esito se non nell’assoluto»
(Giovanni Paolo II, Fides et ratio);
-
sviluppare l’attitudine a cogliere lo splendore della verità
che «rifulge in tutte le opere del Creatore e, in modo particolare,
nell’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio (cf Gn 1,26):
la verità illumina l’intelligenza e informa la libertà
dell’uomo, che in tal modo viene guidato a conoscere e ad amare
il Signore» (Giovanni Paolo II, Veritatis splendor);
-
valorizzare la ragione come «capacità di rendersi conto
del reale secondo la totalità dei suoi fattori» (Luigi
Giussani) e quindi mostrare come essa, se usata correttamente, possa
predisporre gli uomini ad accogliere la Divina Rivelazione, custodita
nella sua pienezza dalla Chiesa Cattolica;
-
conoscere e far conoscere quanto di vero, di giusto, di bello sia
stato espresso lungo i secoli dall’uomo, nella convinzione che
ogni autentico valore è sempre un riverbero della verità,
della santità e della bellezza di Cristo e può quindi
armoniosamente confluire nell’autentica cultura cristiana;
-
mostrare come «nei duemila anni della nostra storia, molti
contributi decisivi dati all’elevazione interiore dell’uomo
e molti fra i frutti più nobili e preziosi dello spirito in tutti
i campi portano incancellabili in sé i segni della loro origine
dalla visione cristiana» (Giacomo Biffi);
-
elaborare alla luce dei principi sopraindicati una proposta culturale
globale;
-
diffondere la buona stampa cattolica;
-
orientare i soci e il pubblico nel campo dell’editoria.
-
L’Associazione “Veritatis splendor” si propone
di perseguire le suddette finalità per mezzo di conferenze, dibattiti,
cicli di lezioni, gruppi di studio, mostre e altre iniziative culturali
e artistiche.
-
L’associazione può svolgere le sue attività in
collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito
delle finalità statutarie.
Art. 3
Soci
-
Sono soci dell’associazione coloro che sottoscrivono il presente
statuto, nonché coloro che ne facciano richiesta e la cui domanda
di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo.
-
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
-
socio fondatore
-
socio sostenitore
-
socio ordinario
-
socio studente
-
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare
senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione
decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
-
La qualità di socio si perde per:
-
dimissioni volontarie;
-
morosità nel versamento della quota associativa;
-
morte;
-
comportamento in contrasto con le finalità e lo spirito dell’associazione.
-
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo volontario e
gratuito.
Art. 4
Diritti e obblighi dei soci
-
I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’associazione
e alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere
dall’appartenenza all’associazione.
-
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a
pagare la quota associativa annua, differenziata per le diverse categorie
e determinata dal Consiglio Direttivo, con delibera da assumere entro
il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
-
I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere
all’associazione, non possono riprendere i contributi versati
e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 5
Patrimonio
-
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito
da:
-
contributi dei soci;
-
contributi di privati;
-
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 6
Organi
-
Sono organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea dei Soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Segretario.
Art. 7
Assemblea
-
L’Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art.
3 e può essere ordinaria e straordinaria.
-
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata a mezzo
lettera e/o a mezzo posta elettronica, con almeno otto giorni di preavviso,
dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all’anno,
e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
-
La convocazione straordinaria può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo dei soci.
-
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno dei soci presenti
in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione
è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti,
in proprio o per delega.
-
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti.
-
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
-
eleggere ogni tre anni il Presidente e gli altri sei membri del Consiglio
Direttivo;
-
approvare il bilancio preventivo;
-
approvare il bilancio consuntivo;
-
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di
cui all’art. 13;
-
indicare le linee per la programmazione delle attività associative.
-
Le votazioni dell’assemblea possono avvenire per alzata di
mano o a scrutinio segreto.
-
Per l’elezione del Presidente ogni socio può esprimere
un sola preferenza.
-
Per l’elezione del Consiglio Direttivo può esprimere
invece due preferenze.
Art. 8
Consiglio Direttivo
-
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci,
è composto dal Presidente e da altri sei membri e dura in carica
tre anni. Esso può cooptare altri cinque membri, in qualità
di consulenti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
Il Consiglio elegge inoltre tra i suoi membri un segretario con il
compito di coadiuvare il Presidente.
-
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un
terzo dei componenti. La convocazione avviene a mezzo lettera e/o posta
elettronica, con almeno otto giorni di preavviso.
-
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra
i suoi membri.
-
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
-
sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci
preventivo e consuntivo annuali;
-
redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto
sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
-
deliberare circa l’ammissione e l’espulsione dei soci;
-
stabilire l’ammontare della quota associativa annua;
-
costituire gruppi di lavoro nell’ambito dell’Assemblea
dei Soci e nominare i relativi responsabili;
-
redigere l’eventuale regolamento interno dell’Associazione;
-
esercitare la funzione di controllo contabile dell’Associazione
e riferirne all’Assemblea.
-
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro
verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro
soci, vidimati, delegando tali compiti ad un segretario eletto tra
i suoi membri.
Art. 9
Presidente
-
Il Presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza
assoluta dei voti. Se questa non viene raggiunta in prima votazione,
in seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
-
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
-
appresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi
e in giudizio, con facoltà, in particolare, di aprire e chiudere
conti correnti bancari e postali e di operare su di essi.
-
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
-
vigila sulla esatta osservanza delle norme statutarie da parte dei
soci;
-
nomina il Vicepresidente nell’ambito dei Consiglieri eletti;
-
provvede all’amministrazione ordinaria e all’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio;
-
custodisce somme e valori dell’Associazione ed esegue ogni
operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
-
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le mansioni
del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del
Consiglio più anziano di età.
Art. 10
Il Segretario
-
Il Segretario svolge le seguenti funzioni:
-
cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro
dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che
hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti;
-
sovrintende ai compiti relativi alla cura dell’archivio, alla
redazione della corrispondenza, alla protocollazione della posta in arrivo
e in partenza.
Art. 11
Gratuità e durata delle cariche
-
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre
anni e possono essere riconfermate.
-
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 12
Bilancio
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Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio
al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea
entro il trentuno marzo dell’anno successivo.
Art. 13
Modifiche allo statuto
-
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea
da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni
sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti.
Art. 14
Scioglimento
-
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato
con una maggioranza dei due terzi dall’Assemblea dei Soci.
-
In tal caso l’Assemblea delibera anche la destinazione del
patrimonio residuo a maggioranza assoluta.
Art. 15
Norme applicabili
-
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia.
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